PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA

 

Patente a punti in edilizia: come funziona il nuovo strumento per la sicurezza nei cantieri

La Patente a Punti viene istituita nel campo delle costruzioni e dell’edilizia,con lo scopo di garantire il rispetto delle normative volte alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 1° ottobre 2024, possedere la Patente a Punti diventa quindi un obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili in quanto indicatore fondamentale e valutabile delle capacità di questi ultimi di adottare politiche di sicurezza sul lavoro efficaci.

Chi deve richiedere la patente?

l’obbligo non non si applica a tutti indiscriminatamente, ma ricade solo cu coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all’interno dei cantieri temporanei e mobili.

 Queste attività sono indicate all’interno dell’Allegato X del D.Lgs 81/08, tra esse citiamo:

  • – costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • – trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • – opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • – scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Invece sono esenti da quest’obbligo :

  • – Chi effettua forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale;
  • – Imprese già in possesso della certificazione SOA.

Come richiedere la patente a punti per la sicurezza?

La patente a punti per i cantieri può essere richiesta presso le sedi territoriali dell’Ispettorato che la rilasceranno in formato digitale, previa verifica del soddisfacimento di alcuini requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. Nello specifico, per ottenere la patente bisognerà avere essere in regola con:

  • – l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • – l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  • – l’adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  • – il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • – il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • – il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • – la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti è autocertificato. In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Come funziona la patente a punti nei cantieri?

Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse, secondo le modalità indicate nella tabella allegata all’allegato I-bis del Decreto Legge 19/2024, che indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti, ad esempio:

VIOLAZIONE DECURTAZIONE
Accertamento delle violazioni elencate nell’Allegato I 10 crediti
Accertamento delle violazioni che mettono i lavoratori a rischio, come indicato nell’Allegato XI 7 crediti
Adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 5 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di infortunio sul luogo di lavoro, da cui derivi Morte 20 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di infortunio sul luogo di lavoro, da cui derivi Inabilità permanente, totale o parziale 15 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di infortunio sul luogo di lavoro, da cui derivi Inabilità temporanea assoluta che comporti un’astensione dal lavoro per oltre 40 giorni 10 crediti

Come recuperare i crediti perduti?

Attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno definiti i criteri per l’assegnazione di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale, nonché le procedure per il recupero dei crediti persi, come la partecipazione a specifici corsi di formazione. Inoltre, la patente sarà incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10, e di 5 crediti per le aziende che adottano approcci avanzati nella gestione della sicurezza.